Dlgs 66 / 2017

3 Set , 2017 In evidenza

Art. 16
Istruzione domiciliare

1. Le istituzioni scolastiche, in collaborazione con l’Ufficio scolastico regionale, gli Enti locali e le aziende sanitarie locali, individuano azioni per garantire il diritto all’istruzione alle bambine e ai bambini, alle alunne e agli alunni, alle studentesse e agli studenti per i quali sia accertata l’impossibilita’ della frequenza scolastica per un periodo non inferiore a trenta giorni di lezione, anche non continuativi, a causa di gravi patologie certificate, anche attraverso progetti che possono avvalersi dell’uso delle nuove tecnologie.

2. Alle attività di cui al comma 1 si provvede nell’ambito delle risorse finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

I commenti sono chiusi.